Statuto Associativo

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STATUTO

 

ART.1

Si è costituita in data 22 giugno 1966 ed è retta dal presente statuto redatto, ai sensi dell'articolo 90 della Legge 289/2002, del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo settore) e nel rispetto degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e della Costituzione, "SUB PRATO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI PROMOZIONE SOCIALE", in breve "SUB PRATO ASD APS" (di seguito denominata "Associazione"), con sede legale nel Comune di Prato Via dell'Ippodromo 1.
L'utilizzo della qualifica di Associazione di Promozione Sociale è subordinato all'iscrizione del sodalizio nel relativo Registro: l'eventuale cancellazione da tale Registro, anche su istanza dell'associazione, determinerà l'onere di modificare la denominazione sociale.
L'associazione è un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico e ha durata illimitata.
L'associazione non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.
Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non necessita di modifica statutaria. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta nonché all'Agenzia delle Entrate.

 

 ART. 2 

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:
          t. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, in particolare in discipline afferenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo agli sport subacquei attraverso:
                    1) la promozione delle attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
                    2) la preparazione atletica anche per la partecipazione ad attività competitive o agonistiche, in base alle aspettative dei soci;
                    3) l'organizzazione o la collaborazione alla organizzazione di manifestazioni sportive;
                    4) la gestione di impianti sportivi, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
          i. l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale quali momenti di sensibilizzazione e approfondimento su tematiche afferenti alla pratica sportiva e all'adozione
             di sani stili di vita e qualsivoglia iniziativa tesa a valorizzare il bene relazionale; 
          k. l'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale, ivi inclusa l'organizzazione di turismo sportivo;
          e. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
  d. attività culturali e promozionali di interesse sociale con finalità educativa;
     organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale collegato allo sport e all'ecologia;
          y. protezione civile, ai sensi del decreto legislativo n° 1 del 2 Gennaio 2018 e integrazioni e modifiche successive dirette agli associati e terzi.
L'Associazione può svolgere, all'interno della sede sociale, attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali,  così come previsto dall'art. 85 comma 4 del Codice del Terzo settore.
Per la realizzazione dei fini istituzionali l'associazione potrà collaborare con gli Enti e le Federazioni cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni. Potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle  relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, allestimento di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, nonché l'acquisto di immobili da destinare alle attività sportive. 
Pertanto l'Associazione si propone di promuovere, programmare, organizzare e realizzare l'attività sportiva delle attività subacquee, del nuoto pinnato, della pesca sportiva e, più in generale, di tutte le attività sportive, compresa l'attività didattica, riconosciute dalla Federazione Italiana della Pesca Sportiva e Attività Subacquee, alla quale si affilia. A tale scopo l'Associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati e   manifestazioni sportive di tutte le discipline della F.I.P.S.A.S.
L'Associazione espressamente accetta e si impegna a rispettare le disposizioni del CONI e quelle dello Statuto e dei Regolamenti della F.I.P.S.A.S. e le deliberazioni di quest'ultima.
L'Associazione organizza e svolge anche programmi di formazione dei Soci nelle varie discipline cui si è fatto riferimento, con particolare riguardo ad atleti e tecnici sportivi.
Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa ed ogni altro tipo di attività  motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica delle attività subacquee e della pesca sportiva. 
A tale scopo l'Associazione potrà gestire impianti sportivi, organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive e porre in essere ogni altra iniziativa utile per la propaganda degli sport in genere.
L'Associazione esplicitamente accetta ed applica Statuto e Regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi della Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee o Enti alle quali delibererà di aderire.
L'Associazione partecipa alla protezione civile collaborando ed intervenendo anche con organi ed associazioni preposte a questo scopo specifico. 
L'Associazione partecipa e collabora alla tutela, difesa e miglioramento dell'ambiente naturale. 
L'associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. 
L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

 

 ART. 3

Oltre alle attività di cui all'art. 2, l'Associazione può svolgere, così come previsto dall'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse, anche di natura commerciale, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art.2, al fine di trarre risorse per il perseguimento delle finalità istituzionali, tenuto in ogni caso conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto  dell'insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività istituzionali e nel rispetto del Decreto Ministeriale di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. Tali attività saranno deliberate dal Consiglio Direttivo  conformemente alle linee di indirizzo dell'Assemblea degli associati.
L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto  all'art. 7 del D.Lgs. n. 117/2017.

 

 ART. 4

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati; potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse  generale e il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dall'art. 36 del Codice del Terzo settore.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai volontari possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata,  previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione stessa. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di  lavoro retribuito con l'ente tramite il quale svolge la propria attività volontaria. 

 

ART. 5

 

Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di Promozione Sociale che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. Possono, altresì, essere soci altri Enti del Terzo settore e gli enti  non aventi scopo di lucro purché in numero non superiore al cinquanta per cento del numero di Associazioni di Promozione Sociale.
Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto, statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.
Il rapporto associativo è a tempo indeterminato fatto salvo il ricorrere delle condizioni indicate all'art. 9. 

 

ART. 6 

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda, al Consiglio Direttivo e impegnandosi ad attenersi al presente statuto e a osservare gli eventuali regolamenti e le delibere  adottate dagli organi dell'Associazione.
In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.
In caso di domanda di ammissione a socio da parte di persone giuridiche o enti senza scopo di lucro, la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante. 

 

ART. 7

È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più suoi componenti da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi entro trenta giorni in merito alle domande di ammissione.
All'atto di accettazione della domanda, debitamente comunicata all'interessato, verrà effettuata l'iscrizione nel libro soci da parte del soggetto delegato dal Consiglio Direttivo e il richiedente acquisirà a ogni effetto la qualifica di socio a partire da tale momento.
Sarà cura del Consiglio Direttivo, alla prima riunione utile, aggiornarsi sui nuovi soci verificando la corretta annotazione del relativo nominativo nel libro degli associati.
Nel caso di diniego da parte del soggetto delegato, la richiesta di ammissione ad associato verrà sottoposta alla valutazione, non avente carattere discriminatorio, del Consiglio Direttivo che dovrà esprimersi entro i successivi trenta giorni. 
Sull'eventuale rigetto della domanda, sempre motivato, l'aspirante associato non ammesso ha facoltà, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, di fare ricorso contro il provvedimento affinché si pronunci la  prima Assemblea dei soci che sarà convocata.

 

ART. 8

La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo ed è ispirata a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. 
Alla qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri:
     - diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;
     - diritto di collaborare al perseguimento delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione, nel rispetto delle proprie inclinazioni personali e della propria disponibilità di tempo;
     - diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare il diritto di voto, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti e a godere dell'elettorato attivo e passivo, se
       maggiorenni, per le elezioni degli organi direttivi, secondo il principio di libera eleggibilità;
     - diritto di prendere visione degli atti deliberativi degli organi associativi della documentazione amministrativa relativa alla gestione dell'Associazione presentando richiesta anche verbale a uno dei componenti del Consiglio
       Direttivo o a chi si occupa della segreteria dell'associazione, previa sottoscrizione dell'impegno alla riservatezza in relazione ad eventuali dati personali trattati;
     - dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
     - dovere di astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione e di mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività e nella frequentazione della sede;
     - dovere di concorrere alle spese generali dell'associazione attraverso il versamento del contributo annuale e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative. La quota associativa potrà 
       essere quantificata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo e non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

 

ART. 9

 

La qualifica di associato si perde per:
     1) recesso,
     2) radiazione,
     3) esclusione per morosità,
     4) morte o estinzione della persona giuridica o Ente.
Il recesso da parte dei soci ha effetto dal momento in cui viene comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo che provvede quindi ad annotarlo sul libro degli associati.
La radiazione sarà proposta dal Consiglio direttivo, con parere dettagliatamente motivato, nei confronti dell'associato che:
     -     non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
     -     svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
     -     arrechi o possa arrecare, in qualunque modo, gravi danni, anche morali, all'Associazione;
e deve essere comunicato all'interessato a mezzo lettera raccomandata anche a mano. 
La proposta di radiazione del Consiglio Direttivo deve quindi essere sottoposta all'esame dell'Assemblea ordinaria dei soci che sarà convocata entro due mesi e alla quale deve essere convocato anche l'associato interessato  al provvedimento affinché possa contestare gli addebiti.
La delibera adottata dall'Assemblea dei soci dovrà essere comunicata all'interessato mediante lettera raccomandata anche a mano.
Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione per morosità dell'associato decorsi tre mesi dall'inizio dell'esercizio, previo sollecito anche collettivo al versamento della quota associativa annuale e conseguente annotazione sul libro degli associati.

 

ART.10

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti dell'associato, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto e, in caso di reiterazione, l'espulsione per i seguenti motivi:
     - violazione delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi associativi;
     - denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi associativi, dei suoi associati;
     - adozione di comportamenti idonei ad attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione;
     - produzione di gravi disordini durante le assemblee;
     - appropriazione indebita dei fondi associativi, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione; 
     - adozione di comportamenti, commissivi od omissivi, idonei ad arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo o colpa grave, il danno
       dovrà essere risarcito.

 

ART.11 

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento.
L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività da: 
     a) quote associative;
     b) contributi associativi;
     c) cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera strumentale al raggiungimento delle finalità istituzionali;
     d) interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
     e) elargizioni, donazioni e lasciti testamentari;
     f) erogazioni e contributi di Enti pubblici o privati;
     g) entrate da convenzioni;
     h) erogazioni liberali dei soci e di terzi;
     i) entrate derivanti da raccolte fondi e iniziative promozionali;
     j) rendite patrimoniali;
     k) qualsiasi altra entrata compatibile con le finalità degli Enti di Terzo settore.


ART.12

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. 
Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio di esercizio, strutturato secondo il principio di cassa o di competenza a seconda dei volumi di attività, da presentare all'Assemblea degli associati.
In caso di svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale, il Consiglio Direttivo dovrà documentare il carattere secondario e strumentale delle stesse, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una  annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Il bilancio di esercizio deve essere approvato dall'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Una proroga può essere prevista, in caso di comprovata necessità o impedimento, che non vada oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Il bilancio verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché i soci possano prenderne visione o sarà trasmesso ai soci mediante mail unitamente alla  convocazione dell'Assemblea.
L'intero Consiglio Direttivo decade in caso di mancata approvazione del bilancio da parte dell'Assemblea. In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'articolo 20.

 

ART.13

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge, ai propri  associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
Il patrimonio dell'Associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Il residuo attivo di ogni esercizio, su decisione dell'Assemblea, sarà reinvestito per il raggiungimento delle finalità istituzionali anche attraverso l'istituzione di fondi riserva.

  

ART.14

Sono organi dell'Associazione:
     -    l'Assemblea degli associati;
     -    il Consiglio Direttivo;
     -    il Presidente;
     -    l'eventuale Organo di Controllo.

 

ART.15

L'Assemblea degli associati è l'organo sovrano dell'Associazione a cui devono essere invitati tutti i soci ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. 
Il diritto di voto è riconosciuto ai soci in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso dalla data di loro ammissione.
Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe.

 

ART.16

L'Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
     a. approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
     b. elegge, previa determinazione del numero per il mandato successivo, i componenti del Consiglio Direttivo e adotta eventuale azione di revoca di tale organo o dei suoi singoli componenti;
     c. nomina e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo dell'Associazione;
     d. nomina e revoca, quando previsto dalla legge, il soggetto incaricato della Revisione legale dei conti;
     e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
     f. approva gli eventuali regolamenti interni, ivi incluso il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea che può garantire la partecipazione anche mediante mezzi di telecomunicazione purché sia possibile
       verificarne l'identità dell'associato;
     g. delibera l'esclusione dei soci dell'Associazione;
     h. si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati;
     i. delibera l'eventuale trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune; 
     j. delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo.
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

 

ART.17

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, previa delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.
L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati.
In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro otto giorni dalla data della richiesta.
Le convocazioni devono essere effettuate almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione mediante affissione dell'avviso nella sede legale e nelle eventuali sedi operative, e mediante altra modalità quale l'invio di lettera semplice, e-mail, messaggeria telefonica e/o fax. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione, che dovrà avvenire in giorno diverso dalla prima convocazione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti gli associati.
L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da altro associato eletto dai presenti.
Il voto è espresso in forma palese, salvo che la delibera abbia ad oggetto delle persone o il rinnovo delle cariche o che il voto segreto venga richiesto da almeno un decimo dei partecipanti.
Vige il principio di una testa, un voto.
La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'assemblea.
Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
 

ART.18

 

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati.
In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci aventi diritto di voto intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

  

ART.19 

La deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, nonché quelle riguardanti le operazioni di fusione, scissione e trasformazione, devono essere assunte con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.
La deliberazione in merito a modifiche statutarie deve essere adottata, in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli associati. 
Nella seconda eventuale convocazione, le modifiche statutarie sono adottate con la partecipazione di almeno un terzo degli associati, intervenuti o rappresentati per delega e approvate con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.
Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida alla presenza dei soci (in proprio o per delega) purché adottata con il voto favorevole dei nove decimi dei presenti.

ART.20

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri fino ad un massimo di undici, eletti dall'assemblea scelti tra i soci  maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall'ordinamento sportivo e statale e, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice presidente ed il Segretario con funzioni di Tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza. In
caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
Di ogni riunione del Consiglio direttivo deve essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente e dal Segretario estensore ovvero, qualora se ne ravvisasse la necessità, da tutti i presenti.
Entro la data di naturale scadenza dell'organo, il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea dei soci per il rinnovo delle cariche.
Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. 
Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.
In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
     - eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
     - formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
     - predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
     - predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
     - deliberare l'ammissione e l'esclusione e/o radiazione degli associati;
     - deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
     - stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
     - curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
     - fissare le date delle assemblea ordinarie dei soci, da indire almeno una volta all'anno, e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo
       reputi necessario o venga chiesto dai soci;
     - redigere nel rispetto dei principi fondamentali dello statuto gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sportiva e non;
     - promuovere l'allestimento di attività agonistiche o ricreative;
     - provvedere alla gestione ed al coordinamento dei collaboratori, curandone in particolare la selezione e relazionando su tali mansioni
       alla assemblea;
     - determinare l'importo delle quote associative annuali, fissandone altresì le modalità di pagamento;
     - determinare i corrispettivi per le diverse prestazioni offerte dall'Associazione e fissarne le modalità di pagamento. Non sono ammessi 
       corrispettivi per prestazioni di servizi o cessioni dei beni a soci, associati o partecipanti, ai componenti del Consiglio Direttivo a coloro
       che per qualsiasi motivo operino per l'Associazione o ne facciano parte, a soggetti che effettuano elargizioni liberali a favore
       dell'Associazione e ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi controllate o
       collegate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;
     - curare l'ordinaria amministrazione e, con l'esclusione dei compiti espressamente attribuiti all'assemblea dal presente statuto, alla 
       straordinaria amministrazione, in conformità al principio di sovranità assembleare che informa l'Associazione;
     - attuare le finalità previste dallo statuto.
L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Gli amministratori, entro 30 (trenta) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri, senza formalità.
Qualora, nel corso dell'esercizio sociale, per qualsiasi ragione, venissero a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio provvederà alla loro sostituzione nelle persone dei non eletti, a condizione che i sostituti abbiano riportato un numero di suffragi pari almeno alla metà di quelli dell'ultimo eletto. In carenza di tale condizione la assemblea, appositamente convocata, provvederà ad integrare il Consiglio Direttivo nel numero di consiglieri mancanti.
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.
Esso inoltre decade allo scadere del mandato o per revoca del mandato stesso o voto di sfiducia da parte dell'assemblea straordinaria. Il componente del Consiglio che non partecipi a due riunioni consecutive del Consiglio senza giustificato motivo di legittimo impedimento dovrà ritenersi decaduto dall'incarico.
Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di non associati, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.
I componenti del Consiglio Direttivo non potranno ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva o Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuta dal CIP.

 

ART.21

Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.
Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
Il Presidente ed il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese  straordinarie non preventivate nel bilancio o non approvate successivamente come variazioni allo stesso.
Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi, in caso di insufficienza sociale, il Presidente, il Consiglio Direttivo e chiunque abbia speso senza autorizzazione il nome dell'Associazione.
Gli altri soci, per patto espresso, non assumono tale obbligo. 
Il Presidente uscente è tenuto a dare regolare consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente entro 20 (venti) giorni
dall'elezione di quest'ultimo. Tali consegne devono risultare da apposito processo verbale che deve essere portato a conoscenza del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci alla prima riunione utile. Il verbale è conservato agli atti dell'Associazione ed inserito nel libro verbali del Consiglio Direttivo. 
Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea degli associati, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.
Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.
In caso di sua assenza o legittimo temporaneo impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.
In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente, previa ricostituzione del numero dei componenti dell'organo.
Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

 

ART.22

Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

  

ART.23

Il Segretario

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e, come tesoriere, cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

 

ART.24

Incompatibilità ed esclusioni

Non possono ricoprire cariche sociali i componenti di Consigli Direttivi di altre società affiliate.
Non possono essere chiamati a ricoprire cariche sociali:
     - coloro che non siano cittadini italiani o comunitari e maggiorenni;
     - coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitto doloso;
     - coloro che abbiano subito squalifiche o inibizioni complessivamente superiori ad 1 anno inflitte dal CONI o da una Federazione 
       Sportiva. 

 

ART.25

Organo di controllo e Revisione legale dei conti

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. 
I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

 

ART.26

Oltre alla regolare tenuta dei libri associativi (Libro soci e Verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci annuali. Tali documenti associativi devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

ART. 27

Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione - comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate - è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, dalle elargizioni liberali di soci e terzi in genere e dai proventi delle varie attività organizzate dalla Associazione.
Le quote associative sono intrasmissibili sia per atto tra vivi che mortis causa. 
In nessun caso i proventi delle attività sociali potranno essere divisi tra gli associati, anche in forme indirette.
L'Associazione ha altresì la proprietà e l'uso esclusivo del logo della stessa, così
come riportato in copertina al presente statuto e di cui all'Allegato 1.

 

ART. 28

Sezioni

L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

 

ART. 29

Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:
     - libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
     - registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
     - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, 
       tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
     - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
     - il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
     - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

 

ART. 30

Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 31

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche fra i non associati, che curi anche la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere.
L'Assemblea all'atto di scioglimento dell'Associazione delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.
Tutti i beni residui saranno devoluti ad altri Enti del Terzo settore per fini sportivi in quanto fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

 

ART. 32

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e/o degli Enti di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

 

ART. 33

Qualunque controversia insorgesse tra i soci, o fra essi e l'associazione, ovvero tra l'associazione e l'Organo Amministrativo circa l'interpretazione ed esecuzione del presente statuto, e che possa formare oggetto di compromesso, sarà deferita al giudizio di un Arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.
L'Arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale di Prato.
Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e delle interpretazione o esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato, sarà competente il Foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale.

 

ART. 34

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto, si fa inoltre riferimento al codice civile e alle altre norme di legge vigenti in materia di Associazioni sportive dilettantistiche, di Associazioni di Promozione Sociale e di Enti del Terzo settore.